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25 Settembre 2020

SuperBonus al 110%: sintetizziamo i vantaggi

Una delle novità più rilevanti contenuta nel decreto Rilancio è sicuramente la detrazione al 110% riconosciuta sia per l’eco bonus che per il sisma bonus. Detrazione che può essere utilizzata in dichiarazione dei redditi oppure trasformata in sconto o credito d’imposta. Il credito d’imposta può essere ceduto sia al fornitore dei lavori sia a banche e ad altri intermediari finanziari. Ecco come cedere la detrazione al fornitore e quali sono i limiti operativi da considerare.

I bonus al 110%: ecobonus e sismabonus
Il decreto Rilancio ha aumentato al 110% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per: interventi di risparmio energetico (art.14 D.l. 63/2013); interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (art.16 D.l. 63/2013).
In particolare, sono agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Possono beneficare delle detrazioni al 110%: i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni nonché gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. Inoltre sono ammesse: le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del Terzo settore, nonché le associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.
Non sono agevolati al 110% immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Ammesse le secondo case e le villette a schiera.

Eco bonus: interventi e limiti agevolabili
Rientrano nell’eco bonus al 110% i seguenti interventi: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici; installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

La detrazione per l'isolamento termico opera con i seguenti limiti di spesa: - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - il limite è di 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico. In tale caso operano i limiti di spesa ordinari. A condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei primi due interventi.

Sisma bonus al 110%
Anche per l’adozione di misure antisismiche la detrazione passa al 110%. Tuttavia, le agevolazioni in parola non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4. Zone individuate come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 20 marzo 2003. La detrazione maggiorata è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Lo studio di progettazione Effequattro è a disposizione per offrirvi una consulenza riguardo le opere edili di riqualificazione che possono rientrare nel SuperBonus 100%.

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